Sospensione termini feriali: quando si applica? Come funziona?

Vi siete mai chiesti se esiste un periodo feriale anche per quanto riguarda i processi? La risposta è sì. Si tratta della sospensione termini feriali, la quale risulta essere una sorta di sosta per determinate situazioni processuali, con delle eccezioni d’obbligo. Ecco il dettaglio.

Cos’è e quando si applicala sospensione feriale termini processuali?

La sospensione dei termini feriali è prevista dal primo agosto fino al 31 dello stesso mese. Questa è disciplinata dagli articoli 91 e 92 del R.D. 12/1941, con particolare riferimento alla legge 742/1969, modificata poi di recente dal decreto legge 132/2014.

Lo scopo di questa sospensione feriale dei termini processuali è quella di garantire un’attività omogenea a tutti gli operatori: parliamo, quindi, di giudici, avvocati, collaboratori e professionisti in generale. Difatti, in questo modo, questi sospendono la loro attività e la riprendono poi contemporaneamente.

Come anticipato, la sospensione termini processuali non riguarda tutti gli atti in maniera indifferente. Sono molte le ipotesi in materia sia amministrativa, civile che penale che restano effettivamente escluse dal differimento. Nel dettaglio, questa sospensione non riguarda il diritto sostanziale e gli arbitrati.

Diventa, quindi, importantissimo il calcolo termine processuale in relazione ad una determinata attività processuale. Ai fini della corretta individuazione della scadenza, va calcolato il tempo che trascorre dalla prima sospensione, sommandolo a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa.

Qualora il termine abbia inizio, per esempio, durante il periodo di sospensione, lo stesso inizia a decorrere alla fine del suddetto periodo, secondo l’articolo 1 della legge 742/1969.

Come funziona la sospensione termini processuali?

Entrando nel dettaglio, specifichiamo che la sospensione dei termini processuali vale solo per azioni giudiziali, a prescindere dal fatto che si tratti di atto iniziale di instaurazione del processo o degli scritti difensivi successivi.

Relativamente al calcolo scadenze processuali, quando si calcola il termine non si deve calcolare il tempo che va dal primo agosto al 31 agosto, ma il termine riprenderà dal primo settembre (anche se il giorno è festivo). Qualora, invece, il giorno di scadenza cadrà di primo settembre, e questa data sarà festiva, allora il termine viene prorogato al giorno seguente non festivo.

Se, invece, il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione feriale, allora l’inizio del termine sarà differito al primo giorno utile dopo questo periodo: dal primo settembre. Per esempio, se la data di deposito o notifica di una sentenza cade nel mese di agosto, allora il termine per impugnare comincerà dal primo settembre.

Questo giorno verrà calcolato sempre nel termine: ciò significa che se riceviamo, ad esempio, una multa dal primo al 31 agosto, allora il termine dei 30 giorni per fare ricorso comincerà dal primo settembre.

La sospensione dei termini, però, non vale per i termini di prescrizione e decadenza di un diritto. Alcuni dei casi in cui si applica la sospensione processuale dei termini riguardano: termini per la costituzione dell’attore; termini per il deposito delle memorie di un processo civile; termini per impugnare; termini per pignoramento; termini per ammissione al passivo fallimentare; termini per instaurare un giudizio di merito per procedimenti cautelari; termini per la notifica di un decreto ingiuntivo e relativi termini di opposizione.

Torna in alto